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Organigramma

Versione integrale dello statuto

Nel maggio 2007 si è costituita la “Federazione delle Associazioni per la Lotta all’Ictus Cerebrale” avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4-12-1997 n. 460 sotto la denominazione di “ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE A.L.I.Ce. ITALIA ONLUS”.

ARTICOLO 1 – Denominazione

In merito all’Articolo 11 dello Statuto “A.L.I.Ce. Italia – Onlus”, è costituita l’ “Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale – Verona” avente le caratteristiche di “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4-12-1997 n.460 sotto la denominazione: “ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE VERONA – ONLUS”, in sigla “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” o “ALICE VERONA – ONLUS”.

ARTICOLO 2 – Sede e Competenze

L’Associazione ha sede in Verona. “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” è costituita da persone colpite da ictus, loro familiari e da volontari che operano nei settori dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, della formazione e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale; tutti sono impegnati a svolgere attività di solidarietà sociale allo scopo di arrecare benefici alle persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, conseguenti all’ictus cerebrale. “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” potrà istituire una sede operativa per l’esercizio delle attività statutarie. Il rappresentante “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” è nominato dal Consiglio Direttivo di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” e a lui sono affidati i rapporti con gli Enti e le Istituzioni locali, nonché le attività di rappresentanza a livello locale, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo al quale il rappresentante risponde delle attività svolte.

ARTICOLO 3 – Durata L’Associazione

“A.L.I.Ce. Verona – Onlus” ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera del Consiglio Direttivo e dall’Assemblea Nazionale “A.L.I.Ce. Italia – Onlus”, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.

ARTICOLO 4 – Finalità e Scopi

L’Associazione non ha scopo di lucro. La sua struttura è democratica ed ha finalità di promozione di iniziative e campagne a diffusione locale e nazionale. “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. Si avvale in modo prevalente delle attività prestate dai propri associati in forma personale, libera e gratuita, per lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo. La natura dell’Associazione esclude qualsiasi finalità di lucro anche indiretto sia per l’Associazione stessa sia per i propri associati.

“A.L.I.Ce. Verona – Onlus” ha lo scopo di:

1. promuovere la solidarietà civile, culturale e sociale per la promozione ed il supporto dell’assistenza e della ricerca scientifica a favore dei pazienti colpiti da ictus cerebrale;

2. tutelare i diritti civili ed il reinserimento nella vita sociale e lavorativa, quando possibile, delle persone colpite da ictus cerebrale e patologie similari o conseguenti, sollecitando anche l’emanazione e la corretta applicazione di normative adeguate, con interventi in ogni opportuna sede;

3. promuovere rapidità e accuratezza nella diagnosi, trattamento e cura adeguata delle persone affette da ictus cerebrale o da malattie circolatorie cerebrali,che pongano la persona nella sua globalità bio-psico-sociale, al centro del percorso assistenziale e stimolando la partecipazione attiva e di diritto del paziente e della sua famiglia al trattamento;

4. promuovere valutazioni dell’efficacia dei processi terapeutici rivolti alla cura, assistenza e prevenzione dell’ictus cerebrale e delle malattie circolatorie cerebrali;

5. realizzare campagne di informazione nazionale sull’ictus cerebrale, accurate e facilmente comprensibili, che sviluppino la conoscenza e la comprensione della malattia da parte della popolazione generale, delle autorità e del personale sanitario e socio-assistenziale;

6. promuovere un collegamento tra “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” ed altre Associazioni di pazienti affetti da malattie neurologiche (Associazione Italiana Parkinson, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, …) presenti sul territorio nazionale e locale anche mediante incontri, dibattiti, congressi e corsi di formazione;

7. promuovere la raccolta sistematica e la divulgazione degli studi e delle ricerche relative alla eziologia, patogenesi, epidemiologia, clinica, terapia medica e riabilitativa e di ogni intervento che si sia dimostrato in grado di lenire gli effetti della malattia;

8. promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e di diffusione delle conoscenze sulle cause, la prevenzione e la cura più moderne ed appropriate dell’ictus cerebrale;

9. attivare e mantenere con la Pubblica Amministrazione, le Autorità Sanitarie, le Università, i Centri Ospedalieri, e con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici e privati, relazioni funzionali al conseguimento delle finalità dell’Associazione a livello nazionale e locale;

10. sviluppare e mantenere rapporti con Istituzioni ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali interessate agli scopi dell’Associazione o comunque aventi scopi similari;

11. Curare la produzione, la diffusione di materiale informativo riguardante l’ictus cerebrale a livello locale;

12. promuovere studi e ricerche sulla riabilitazione nell’ictus cerebrale;

13. collaborare con gli organismi preposti alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori socio-sanitari e per i volontari;

14. sostenere l’attivazione di servizi informativi, di counseling telefonico, di assistenza e consulenza psicologica, legale, sociale e medica;

15. partecipare attivamente alla Giornata Nazionale sull’Ictus Cerebrale.

Ai sensi dell’art. 10, comma I, lettera c, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, all’Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

“A.L.I.Ce. Verona – Onlus”, quindi, svolge attività a favore delle persone affette da ictus cerebrale o da malattie circolatorie cerebrali nei limiti e con le finalità di cui sopra; l’esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria al fine di conservare la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

ARTICOLO 5 – Adesioni

“A.L.I.Ce. Verona – Onlus” potrà aderire ad Organismi Nazionali ed Internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.

ARTICOLO 6 – Soci

Soci fondatori

Sono soci di diritto (fondatori) di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus”: Amato Gaetano Antonio Smania Nicola Munari Daniele Zucchelli Corrado Galessi Concetta L’Associazione “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” fonda la propria attività istituzionale secondo il presente statuto approvato in data … ai rogiti dr.ssa Buoninconti Maria Maddalena notaio in Verona , rep. 69046 raccolta 12269 registrato in data … .

Soci ordinari

Possono aderire ad “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” le persone fisiche affette da ictus cerebrale o malattie neurologiche di origine cerebrovascolare e da volontari che operano nei settori dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, della formazione e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, che chiederanno di aderire ad “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” in forza del presente statuto, e che si propongano di contribuire fattivamente al perseguimento delle finalità dell’Associazione. Non possono aderire ad “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” coloro che perseguono finalità elettorali e di lucro.

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori, le persone fisiche, gli Enti pubblici e privati, Società, Istituti che abbiano collaborato in misura rilevante allo sviluppo della associazione e della sua attività con contributi finanziari ed organizzativi, e che ne facciano esplicita richiesta.

ARTICOLO 7 – Domanda di adesione

Per aderire in qualità di soci ordinari o sostenitori, gli interessati devono presentare, richiesta scritta. La domanda di adesione implica che il richiedente condivida appieno le finalità di “A.L.I.Ce. Verona –Onlus” e che quindi si impegni ad osservare il presente statuto, pena la perdita del diritto acquisito. Alla domanda occorre allegare dichiarazione di impegno a versare annualmente la quota di adesione, che verrà stabilita in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus”. Il Consiglio Direttivo esamina la documentazione presentata ed il sussistere dei requisiti richiesti e, di conseguenza, decide in merito all’accoglimento della domanda.

L’eventuale non accoglimento deve essere esplicitamente motivato e comunicato all’Associazione richiedente la quale, entro 30 giorni, può presentare ricorso contro la decisione assunta dal Consiglio Direttivo. Questo, alla prima riunione utile, decide definitivamente. L’adesione si perfeziona ed ha effetto con il versamento della quota di adesione.

ARTICOLO 8 – Diritti dei soci

Tutti i soci fondatori e ordinari di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” hanno diritto a:
esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali dell’Associazione;
partecipare al voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto, delle delibere assembleari, e per la nomina degli organi dell’Associazione;
accedere al libro soci ed al libro verbali delle assemblee, secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento interno. L’accesso ad altri documenti e alla corrispondenza deve essere autorizzato dal Presidente, tenuto conto delle norme vigenti.

Tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” hanno diritto a:
partecipare alla vita associativa;
essere prontamente informati sulle iniziative attuate;
fruire dei servizi realizzati;
partecipare alle iniziative culturali, scientifiche, formative e sociali promosse dall’Associazione.

Doveri dei soci
Tutti i soci di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” hanno l’obbligo di:
rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti ed i deliberati del Consiglio Direttivo;
diffondere e promuovere gli scopi e l’attività di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” sul proprio territorio;
versare la quota associativa dovuta nella misura stabilita e nei tempi prescritti dal Consiglio Direttivo. I soci che desiderano svolgere attività per “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati con gli Organi Direttivi di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus”.

Autonomia dei soci membri
I membri aderenti sono liberi ed autonomi nella loro attività, purché questa sia coerente con gli obiettivi indicati dall’Associazione e non entri in contrasto con le norme statutarie e regolamentari di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus”. Qualora se ne discostino, ovvero, per qualunque motivo si verifichi in essere un comportamento incompatibile con la propria democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge, il Consiglio Direttivo può sottoporle a verifica e richiamare il socio ponendogli un termine per adeguarsi alle norme dell’Associazione. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Direttivo emanerà le determinazioni di competenza seguendo il dettato del successivo Art. 9.

ARTICOLO 9 – Recesso ed esclusione dall’Associazione

La qualità di membro si perde:
per recesso;
per esclusione per morosità o indegnità;
La dichiarazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata al Presidente ed è operante a tutti gli effetti dopo la presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo. L’esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per la mora superiore ai sei mesi nel pagamento delle quote sociali nei confronti di quel membro che non adempia al versamento nella misura prescritta, nonostante sia stata previamente diffidata dal Presidente, entro 30 (trenta) giorni dalla diffida. La diffida deve essere recapitata tramite lettera raccomandata AR ad ottemperare. L’esclusione è altresì dichiarata dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, a quelle del regolamento interno o alle delibere dell’Associazione o, comunque, per gravi motivi che rendano incompatibile la condotta del membro con la sua adesione ad “A.L.I.Ce. Verona – Onlus”. Il membro dimissionario o escluso non ha diritto al rimborso dei contributi, ne all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ARTICOLO 10 – Organi di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus”

Sono organi di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus”: a) il Presidente; b) il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – Presidente

Il Presidente di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile due sole volte consecutive. Il Presidente: ha la firma sociale; può delegare parte dei suoi poteri, su delibera del Consiglio Direttivo, ad altri componenti del Consiglio Direttivo stesso; convoca il Consiglio Direttivo almeno 2 volte l’anno, e vigila affinché siano osservate le norme statutarie; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; in caso di obiettiva e documentata urgenza, può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus”, riferendo al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva, pena la decadenza dall’incarico. Ogni atto necessita della successiva ratifica da parte del Consiglio stesso; firma i mandati di pagamento; provvede, o può delegare a provvedere, alle spese entro il limite di importo stabilito dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il vice-Presidente ne assume l’incarico, a seconda dei casi, temporaneamente o fino alla successiva elezione.

ARTICOLO 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente; il vice-Presidente; il Segretario; il Tesoriere; il Rappresentante legale; il Rappresentante dei pazienti; 6 soci ordinari. Il Consiglio Direttivo: elegge il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Rappresentante dei pazienti; formula il programma triennale ed il programma delle attività annuali di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” e ne cura l’attuazione; redige il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” e del suo patrimonio; predispone, su proposta del Tesoriere, il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio rimettendoli al Presidente per l’approvazione; delibera in merito alla perdita della qualità di membri.

Le comunicazioni ordinarie tra i membri e con gli altri Organi, avvengono di norma telematicamente, preferibilmente con l’utilizzo di posta elettronica. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni e ogni Consigliere è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo si riunisce (anche in teleconferenza) su convocazione del Presidente, ordinariamente ogni sei mesi; in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente. Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione preventivamente concordata. Gli avvisi di convocazione ordinaria del Consiglio debbono essere inviate dal Presidente ai Consiglieri tramite qualsiasi mezzo di comunicazione di cui si abbia prova dell’avvenuta trasmissione almeno venti giorni prima della data di convocazione, unitamente all’ordine del giorno; tale termine è ridotto a sei giorni in caso di convocazione straordinaria.

La decadenza da Consigliere da eventuali altre cariche connesse può avvenire per: perdita della qualità di socio dell’Associazione; dimissioni; assenza non giustificata in tre riunioni ordinarie consecutive; espulsione. In caso di perdita della qualità di membro dell’Associazione, questa provvederà a designare un nuovo Consigliere. Il Consigliere dimissionario cessa dalla carica all’atto della comunicazione al Presidente. In caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza. L’espulsione viene proposta per gravi motivi dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 – Funzioni organizzative ed operative

a) VICE-PRESIDENTE In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il vice-Presidente ne assume l’incarico, a seconda dei casi, temporaneamente o fino alla successiva elezione.
b) IL SEGRETARIO Il Segretario dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo. I verbali da lui redatti sono all’o.d.g. per l’approvazione ad ogni riunione successiva. Coadiuva il Presidente alla realizzazione delle attività previste.
c) IL TESORIERE Il Tesoriere è il responsabile amministrativo di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus”, ed è sottoposto al controllo del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha la responsabilità di gestire la cassa sociale costituita dalle quote associative, dalle singole adesioni, da contributi, da donazioni e da ogni altra entrata, e di amministrare il denaro conformemente alle direttive del Consiglio Direttivo. Egli ha, inoltre, il compito di predisporre, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni, i bilanci preventivi e consuntivi da presentare al Consiglio Direttivo.
d) IL RAPPRESENTANTE LEGALE Il Rappresentante legale rappresenta la suddetta Associazione di fronte alla legge.
d) IL RAPPRESENTANTE DEI PAZIENTI Il Rappresentante dei pazienti ha il compito di promuovere le attività dell’Associazione e divulgare le iniziative a favore dei soggetti affetti da ictus cerebrale iscritti ad “A.L.I.Ce. Verona – Onlus”. Ha compito inoltre di raccogliere proposte provenienti dai soci membri e comunicarle al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 – Elettività delle cariche sociali

Le cariche degli organi di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” sono tutte elettive.

ARTICOLO 15 – Patrimonio

“A.L.I.Ce. Verona – Onlus” trae le risorse economiche per il funzionamento e svolgimento della propria attività da:
quote annuali delle persone fisiche o soci sostenitori;
sovvenzioni e contributi di soggetti privati, di Istituzioni o di Enti pubblici, nazionali e/o esteri, dell’Unione Europea, dello Stato, di Enti pubblici territoriali;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività istituzionali o attività direttamente connesse;
donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
rendite patrimoniali;
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
attività commerciali e produttive marginali (così come previsto dall’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4.12.1997 N.460);
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, quali ad esempio: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali mediante offerte di beni; versamento 5‰ da parte di persone fisiche.

E’ consentito, compatibilmente con le entrate associative e previa approvazione del Consiglio Direttivo, il finanziamento di progetti di ricerca finanziate da soggetti privati, di Istituzioni o di Enti pubblici, nazionali e/o esteri, dell’Unione Europea, dello Stato, di Enti pubblici territoriali. I beni a qualsiasi titolo acquisiti dall’Associazione, e le loro rendite, sono destinati esclusivamente al conseguimento dei fini istituzionali dell’ente, salvo quanto previsto dal successivo art. 20 in caso in di scioglimento.

ARTICOLO 16 – Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario ha inizio l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno viene predisposto dal Tesoriere, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni, che lo sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo della attività svolta dall’Associazione nel precedente anno solare e il bilancio preventivo riguardante l’attività dell’esercizio in corso.
È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
È obbligo impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connessa.

ARTICOLO 17 – Revisione dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo che, a tal fine, è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione o, in seconda convocazione, con la presenza di un quinto degli aventi diritto al voto.
Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata rappresentata dai due terzi degli aventi diritto al voto presenti.
Nel caso in cui almeno i due terzi degli aventi diritto sia favorevole alla modifica dello Statuto, è possibile deliberare le modifiche, compreso lo scioglimento dell’Associazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.

ARTICOLO 18 – Scioglimento

Lo scioglimento di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus” è deliberato dal proprio CD o dall’Assemblea Nazionale straordinaria. In tal caso devono essere presenti e votare a favore dello scioglimento almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento il Presidente e il Consiglio Direttivo compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 19 – Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico

Il simbolo di “A.L.I.Ce. Verona – Onlus”, che può essere modificato, deve riportare la dicitura “ASSOCIAZIONE LOTTA ICTUS CEREBRALE – VERONA – ONLUS”. E’ obbligatorio l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.

ARTICOLO 20 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla disciplina speciale e, in difetto, alle norme del Codice Civile.

Registrazione esente da imposta di registro (art. 8 L. 266/1991) e bollo (art. 17 D. Lgs 460/1997).